Una notizia alquanto inquietante che sta girando da qualche ora sul Web e su Facebook, spiega che la persona che dimostra l'appartenenza ad un gruppo Rom non sarà perseguibile per furti di beni materiali o denaro fino a duecento euro. Il Decreto legge 958/2013 sarebbe entrato in vigore con la pubblicazione dell'ultima Gazzetta Ufficiale e sarebbe stato richiesto dalla Commissione Consultiva dell'Integrazione al fine di salvaguardare le popolazioni nomadi, le quali sono rappresentate dal 1971 dall'Unione Rom Internazionale. In particolare si legge nei post:
"L’individuo che dimostri con la buona fede di appartenere ad un gruppo Rom (etnico e nomade) non sarà passibile di nessuna pena relativa al reato di furto (art.624 c.p.) se il valore economico del bene o denaro sottratto è inferiore a € 200, in quanto l’unico sostentamento di determinate strutture sociali deriva esclusivamente e da generazioni da tali azioni. Il soggetto dovrà altresì dimostrare sul momento di non avere regolare residenza o fissa dimora in Italia. Il presente non vale per chi possiede la cittadinanza italiana da almeno 10 anni (...)".
Se ci colleghiamo al sito istituzionale della Gazzetta Ufficiale, non troviamo alcuna pubblicazione che riguarda questo presunto D.lgs. 958/2013. In realtà non è cambiato nulla, perché il dispositivo dell'articolo 624 del Codice di procedura penale per il reato contro il patrimonio è rimasto invariato. Esiste invece una sentenza n. 958/2013 che comunque non ha nulla a che vedere con questa bufala. Inoltre, sul sito dell'Unione Rom Internazionale (IRU), il cui obiettivo dichiarato "è quello di rappresentare tutta la politica Rom nel mondo", non si trova alcuna traccia.
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